Le polizze di capitalizzazione non hanno alcun vincolo con la vita del sottoscrittore.
Non costituiscono, quindi, un’assicurazione sulla vita, ma hanno le medesime modalità di assegnazione di una quota di capitale e la loro restituzione capitalizzata avviene al termine della naturale scadenza delle stesse.
A fronte del versamento unico o periodico di denaro da parte del contraente, l’impresa di assicurazione si obbliga a corrispondere, alla scadenza prestabilita, un montante finanziario di entità predeterminata ossia un capitale costituito dalle somme versate dal contraente aumentate degli interessi al tasso garantito (c.d. tasso tecnico), risultante dalla somma del versamento iniziale con gli interessi prodotti in base ai tassi annualmente realizzati dalla gestione separata a cui il contratto è collegato.
Le polizze di capitalizzazione possono prevedere il versamento di un:
- premio annuale (il soggetto sottoscrittore si impegna a versare il premio periodicamente per un certo numero di anni);
- premio unica soluzione (il soggetto versa il premio una sola volta prevedendo la restituzione del capitale al termine di un contratto stabilito in fase di sottoscrizione);
- premio unico ricorrente (il versamento del premio è periodico; in questo caso il contraente può sospendere il pagamento dei premi e riprenderlo quando vuole, variare l’importo del premio e pagare versamenti aggiuntivi).
I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni.
E’ possibile richiedere l’estinzione anticipata della polizza e richiedere il riscatto della somma, con il pagamento di una penale.
La modalità di restituzione della somma capitalizzata prevede l’erogazione di un capitale o, se consentito dal contratto, di una rendita.