La polizza r.c. auto assicura, in seguito al pagamento di un premio, i danni causati a terzi (chi subisce il danno) dalla circolazione del tuo veicolo.
Il premio di assicurazione è l’importo da versare all’Assicurazione per l’acquisto della polizza. È determinato liberamente dalle imprese. Lo puoi versare in un'unica soluzione o mediante rate concordate con la compagnia.
La polizza r.c. auto non copre i danni causati ai soggetti non considerati “terzi” dalla legge. Si tratta, in particolare:
- del conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a cose e a persone;
- del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario del veicolo concesso in leasing, per danni a cose;
- del coniuge non legalmente separato, del convivente, degli ascendenti e discendenti e dei parenti e affini entro il terzo grado, dei soggetti sopra indicati, per danni a cose;
- se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i soggetti sopra indicati, per i danni a cose.
La polizza r.c. auto ha durata annuale ed è vietato il tacito rinnovo: l’impresa non può rinnovare il contratto senza una tua esplicita richiesta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
La copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui è stato pagato il premio, condizione di efficacia dell'attivazione della garanzia.
Puoi sospendere la polizza per i periodi in cui il veicolo non viene messo in circolazione (tipico l’esempio del motociclo nel periodo invernale). In questi casi, devi inviare una richiesta formale alla compagnia. La copertura verrà riattivata dopo una tua comunicazione.
Per il periodo di tempo in cui la polizza è sospesa, il veicolo non può circolare e non sei tenuto a versare i premi.
Le imprese hanno l’obbligo di riconoscere sconti in determinati casi:
- se installi dispositivi elettronici (black box, alcolock e simili);
- fai ispezionare il veicolo a spese dell’impresa;
- se sei un soggetto virtuoso e residente in particolari province a maggiore tasso di sinistrosità
Puoi chiedere di inserire nel contratto ulteriori garanzie che risarciscono danni che, ad esempio, derivano:
- dalla circolazione dell’auto guidata, illecitamente, da figli minori;
- dal trasporto di vittime di incidenti stradali;
- dall’incendio del veicolo con lesioni riportate da terzi;
- dai veicoli adibiti a scuola guida;
- dalle operazioni di carico e scarico merci.
Si possono coprire anche i danni a cose di terzi trasportati su taxi o veicoli noleggiati.